(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 20 dicembre 2006)
                            IL PRESIDENTE
    Visto  l'Art.  1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
revisione   degli   scaglioni,  delle  aliquote  e  delle  detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) con il quale e'
stata  istituita  nell'ordinamento  dello  Stato  l'imposta regionale
sulle attivita' produttive esercitate nel territorio delle regioni;
    Visto l'Art. 16, del decreto legislativo n. 446/1997, a norma del
quale  e' fissata l'aliquota ordinaria Irap nella misura del 4,25 per
cento,  con  facolta'  per  le  regioni,  a  decorrere dal terzo anno
successivo a quello di emanazione del decreto stesso, di variare tale
aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale;
    Visto  l'Art.  2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006,
n.  2,  (legge  finanziaria  2006),  con  il quale il legislatore, in
attuazione  del  sopraccitato  Art.  16,  ha  disposto l'applicazione
dell'aliquota  Irap  nella  misura del 3,25 per cento al valore della
produzione  netta realizzato nel territorio regionale, per i soggetti
passivi  che  alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentino,
su  base nazionale, un incremento del valore della produzione netta e
un  incremento  dei  costi relativi al personale, cosi' come definiti
dalla norma medesima, entrambi di almeno il 5 per cento rispetto alla
media del triennio precedente;
    Considerato  che,  fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1,
4,  5  e 6 dell'Art. 2, della legge regionale n. 2/2006, statuenti le
aliquote Irap per le tipologie di contribuenti ivi previste, potranno
applicare l'aliquota al 3,25 per cento, di cui al comma 2 della norma
medesima,  tutte  le  imprese,  in  possesso  dei  requisiti di legge
sopraspecificati,   operanti   in   tutti   i   settori   produttivi,
relativamente   al  valore  della  produzione  netta  realizzato  sul
territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;
    Visto  l'Art.  12,  della  legge regionale n. 2/2006, a norma del
quale tale legge ha effetto dal 1° gennaio 2006;
    Visto  l'Art.  11,  della  legge regionale n. 2/2006, a norma del
quale  gli  effetti  dell'Art.  2,  comma 2, della legge regionale n.
2/2006,  sono  sospesi fino alla data di pubblicazione nel Bollettino
ufficiale  della  Regione  dell'avviso dell'esito positivo dell'esame
della Commissione medesima;
    Considerato   l'esito   positivo   dell'esame   da   parte  della
Commissione  dell'Unione europea, pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione n. 32, del 9 agosto 2006;
    Considerato  che,  per  il combinato disposto degli articoli 11 e
12,  della  legge regionale n. 2/2006, e in virtu' del suddetto esito
positivo dell'esame della Commissione europea, le disposizioni di cui
all'Art.  2,  comma 2,  della  legge  regionale n. 2/2006, acquistano
efficacia con decorrenza 1° gennaio 2006;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2935 del
10 dicembre 2006;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  «Regolamento  recante  criteri e modalita' per
l'applicazione  dell'aliquota Irap nella misura del 3,25 per cento in
attuazione  dell'Art.  2,  comma 2,  della legge regionale 18 gennaio
2006,  n.  2  (legge  finanziaria 2006) e successive modifiche.» come
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 6 dicembre 2006
                                ILLY